lunedì 22 luglio 2013

NON POSSONO DIRCI DI NO


Un argomento di scottante attualità ė oggi la possibilità per il paziente affetto da sclerosi multipla e trattato con angioplastica di continuare ad essere seguito dai propri neurologi nel proprio ospedale. Troppo spesso ci troviamo davanti a dinieghi, ostruzionismi, e anche peggio a tal punto che molte persone, per timore di venire respinte, in caso di necessità di cure tempestive con cortisone, preferiscono celare ai loro medici la cura che hanno scelto di seguire e fanno fatica ad abbandonare un trattamento farmacologico spesso psicologicamente imposto. Tutto questo è una autentica vergogna e il bello è che questi signori stanno infrangendo la legge.
Questo è il principio: visto che la correzione tramite angioplastica di vasi non coronarici è oggi ammessa nel nostro sistema sanitario nazionale, anche se il Ministero della Salute ha ben pensato di escluderla per i malati di SM ( ma è una circolare, non una legge), un paziente ha il pieno diritto di scegliere questo trattamento. È altresì vero che non esiste giuridicamente in Italia alcun obbligo di sostenere delle cure e non vi è in alcun luogo la previsione che si debba essere esclusi da qualsivoglia trattamento sanitario qualora si sia sostenuta una particolare terapia (a meno che non vi siano motivi strettamente di salute ). Non si vede come una angioplastica possa impedire o rendere pericolosa una somministrazione di cortisone in boli ad alte dosi. Nessun medico, nessuno studio, che io sappia, ha mai affermato questo. Il paziente ha inoltre diritto di scelta e il diritto ad essere informato di cure alternative e se vuole, può optare di farle anche in un ospedale differente. Tutto questo è diritto, non privilegio.
Quindi, coloro che si vedono respinti o boicottati stanno vivendo una esperienza di discriminazione contro la legge. Se avete voglia, scorriamo brevemente la base giuridico-normativa che ci sostiene.
Iniziamo dalla nostra Costituzione: Art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."
La salute, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, costituisce un diritto fondamentale, la cui lesione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati.
Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati, se non nei casi previsti dalla legge, che non ci riguardano.
La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Continuando, possiamo citare la Carta dei Diritti della persona sancita dalla Sezione Europea della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la cui formulazione ha visto la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini di ogni paese della Comunità Europea. La Carta si ispira ai principi della tutela dei diritti dei cittadini - utenti, riconoscendo agli stessi e alle associazioni di tutela, dei poteri di intervento e di controllo diretto sui servizi erogati dal Servizio Sanitario. Non sto ad annoiarvi ancora sul contenuto di questa carta che potrete facilmente leggere su internet, ma aggiungo che la legge Italiana ha fatto carico ad ogni USL  l'obbligo di predisporne una. Lo stato ha previsto che ogni carta deve "basarsi sui principi fondamentali di: uguaglianza, imparzialità, continuità delle cure, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia."  Il paziente ha diritto, inoltre: "a ricevere notizie e informazioni che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato, prima di essere sottoposto a terapie ed interventi, in relazione anche ai loro possibili rischi; ad essere informato sulla possibilità di indagini o trattamenti alternativi, anche se eseguibili presso altre strutture; alla riservatezza dei dati concernenti la propria malattia.
Ci accorgiamo subito quindi come il rifiuto a visitare una persona, il diniego a sottoporla a trattamenti necessari per il suo stato di salute contrastino gravemente con tutto quanto sopra riportato.
Ma ancora di più. Viene chiaramente affermato il principio per cui "l'erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa specifica, deve essere continua, regolare e senza interruzioni" e che " l'azienda USL si ispira a criteri di imparzialità, cioè di giustizia e di obiettività. Ad ogni Cittadino è dovuto un comportamento che rispetti la Sua dignità." Bisogna commentare ulteriormente?
Ogni USL del nostro paese ho adottato una Carta di questo tipo. Ma questo rifiuto del paziente da parte dei loro neurologi succede, e spesso. Che fare? Si puo' reagire con una istanza. Riporto per esempio, l'art 8 della Carta dei Servizi Sanitari adottata dalla USL 16 di Padova : " Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la segnalazione di atti, od omissioni, comportamenti e/o disservizi di particolare gravità riguardanti la violazione dei principi, fatti propri dalla Carta dei Diritti e dei Doveri (inclusi nella Carta dei Servizi Sanitari, ndr), l'esame viene deferito alla Commissione Mista Conciliativa."
Quindi alcuni strumenti ci sono, funzionano bene, conosco casi in cui le cose si sono raddrizzate usando un po' di forza e auspicherei che si iniziasse veramente a far valere i propri diritti, ad uscire dall'ombra. Se lo facessero tutti coloro che stanno subendo trattamenti simili forse le cose cambierebbero.
Ultimo pensiero: pensate a cosa succede in strutture dove non è prevista alcuna Carta dei Servizi e in cui non esiste alcun organo di tutela, dove quindi si è in balia di chi deve decidere, a suo giudizio, se continuare a seguirti o lasciarti andare. Quali sono? Immaginatelo.





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